L'articolo 34 della riforma Biagi (modificato dal Dlgs 6.10.2004 n 251) prevede che, al comma 2, "il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati". Norma che potrebbe essere presto abolita o riscritta, visto che i giudici della sezione Lavoro della Corte d'appello di Milano ne hanno evidenziato, e sentenziato, la "natura discriminatoria", giudicando il caso di una ragazzo che appunto era stato "licenziato" dall'azienda al compimento del 25esimo anno di età. Nella sentenza si legge infatti che la differenza di trattamento "rispetto a coloro che hanno superato i 25 anni non trova alcuna ragionevole e obiettiva motivazione. Analogamente nessuna ragionevole giustificazione è ravvisabile nel fatto che, per il solo compimento del 25esimo anno, il contratto debba essere risolto". Il ricorso del giovane lavoratore si è basato sul fatto che l'azienda in questione aveva motivato la forma di contratto precario scrivendo che "il candidato ha meno di 25 anni ed è disoccupato". Ecco quindi uno dei motivi per cui l'obbligo della causale, nei contratti a termine, è molto importante. Obbligo però che il decreto Poletti ha eliminato.